Ugento Li Foggi

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Annullata l’ennesima cartella di pagamento, Pentassuglia tuteli i consorziati

“In un momento storico in cui l’Assessore Regionale all’Agricoltura Pentassuglia, in assemblea pubblica, annuncia a tutto il territorio salentino che la sua volontà politica rimane quella di non sospendere e non annullare le cartelle emesse nei confronti di tutti i consorziati, siamo più che felici -afferma Matteo Cosi, referente per Montesano Salentino di Gioventù Nazionale Lecce- di apprendere che la Corte di Giustizia tributaria di Lecce, accogliendo tutte le eccezioni formulate dall’avvocato di un’azienda agricola, ha annullato una cartella esattoriale, emessa nei confronti di quest’ultima, che richiedeva il pagamento di 5.016,88€ per l’anno 2023, a favore del Consorzio Ugento e Li Foggi.”

“La cartella di pagamento impugnata -continua Cosi- si fondava su un ruolo emesso dal Consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi, il quale, al momento dell’emissione, risultava essere stato soppresso. La Corte ha sottolineato che, essendo il Consorzio giuridicamente inesistente alla data del 5 marzo 2023, l’atto emesso da un ente non più esistente non poteva produrre effetti legali. In altre parole, il ruolo e la cartella di pagamento che ne è derivata sono privi di validità giuridica, portando all’annullamento della cartella stessa”.

“Inoltre, durante l’assemblea tenutasi a Palazzo dei Celestini a Lecce, l’Assessore ha ribadito che il Consorzio ha attualmente un debito di circa 170milioni di euro e che in questi anni i bilanci hanno potuto riportare del falso, confermando dunque la mala gestione del consorzio.”

Invitiamo l’Assessore Pentassuglia -conclude- a prendere consapevolezza delle problematiche che si stanno ripetendo in relazione agli atti impositivi emessi dal consorzio di bonifica e chiediamo ancora una volta di procedere con l’annullamento in autotutela di tutti gli atti impositivi al fine di tutelare i diritti dei contribuenti consorziati. Si tratta di una richiesta che mira a correggere situazioni amministrative illegittime o errate, evitando ulteriori danni ai contribuenti coinvolti.
Questo precedente giuridico non può non essere considerato”.

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